Sez. 1, Sentenza n. 15990 del 06/04/2006 Ud. (dep. 10/05/2006) Rv. 234132 - 01
REATO - REATO ABERRANTE - OFFESA DI PERSONA DIVERSA DA QUELLA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA ("ABERRATIO ICTUS") | Elementi distintivi.
REATO - REATO ABERRANTE - OFFESA DI PERSONA DIVERSA DA QUELLA ALLA QUALE L'OFFESA ERA DIRETTA ("ABERRATIO ICTUS")
L'art. 82 cod. pen., che disciplina l' "aberratio ictus", prevede l'errore che cade sull'oggetto materiale (persona o cosa) del reato, nel senso che il reato, invece di offendere il bene-interesse cui l'offesa era diretta, lede lo stesso bene-interesse di altra persona. In rapporto alla persona offesa per errore sussiste ugualmente il dolo, perché, se questo era l'originario elemento soggettivo, l'offesa di una persona invece di un'altra (oppure l'offesa per errore anche di un'altra persona) non vale a mutare la direzione della volontà.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)