Sez. U, Sentenza n. 21934 del 29/08/2008 (Rv. 604597 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA | Controversia risarcitoria per danni alla persona conseguenti a pubblicità illegittima - Giurisdizione del giudice ordinario e non dell'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA
La controversia promossa da un consumatore per conseguire il risarcimento del danno alla salute da alterazione psichica e stress conseguente alla asserita illegittima pubblicizzazione, durante una trasmissione televisiva concernente una partita di calcio, di una rivista sportiva, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, giacché essa non è un organo giurisdizionale, ma un'autorità amministrativa, sicché non è configurabile una questione di giurisdizione in relazione ai poteri inibitori ad essa riconosciuti dall'ordinamento (dapprima, d.lgs. n. 74 del 1992 e, successivamente, d.lgs. n. 206 del 2005).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/01/1992 num. 74 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 27, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)