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Sez. L, Sentenza n. 1718 del 17/02/1987 (Rv. 451104 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - COMPORTO FRAZIONATO - MANCATA PREVISIONE NEL CONTRATTO COLLETTIVO - DETERMINAZIONE SECONDO EQUITÀ DA PARTE DEL GIUDICE - FISSAZIONE DI UN TERMINE INTERNO COINCIDENTE CON LA DURATA MASSIMA COMPLESSIVA DELL'ASSENZA DEL LAVORATORE - FISSAZIONE DI UN TERMINE ESTERNO CORRISPONDENTE ALL'ARCO TEMPORALE NEL QUALE VANNO SOMMATI I SINGOLI PERIODI DI MALATTIA.*
Stato
decisa il 1987-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451104-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - COMPORTO FRAZIONATO - MANCATA PREVISIONE NEL CONTRATTO COLLETTIVO - DETERMINAZIONE SECONDO EQUITÀ DA PARTE DEL GIUDICE - FISSAZIONE DI UN TERMINE INTERNO COINCIDENTE CON LA DURATA MASSIMA COMPLESSIVA DELL'ASSENZA DEL LAVORATORE - FISSAZIONE DI UN TERMINE ESTERNO CORRISPONDENTE ALL'ARCO TEMPORALE NEL QUALE VANNO SOMMATI I SINGOLI PERIODI DI MALATTIA.*

In tema di cosiddetta eccessiva morbilità del lavoratore, che ricade nella generale disciplina della malattia quale prevista dall'art. 2110 cod. civ., ove il contratto collettivo applicabile nella specie non preveda il comporto frazionato, il cui superamento da parte del lavoratore facoltizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto, il giudice - ove manchino anche Usi utilmente richiamabili - deve procedere alla Determinazione secondo equità di un termine interno, consistente nella durata massima complessiva dell'assenza del lavoratore, calcolata sommando i singoli periodi di malattia, ed in un termine esterno, corrispondente all'arco temporale nel quale i periodi suddetti vanno sommati. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale, in un'ipotesi in cui il contratto collettivo prevedeva unicamente il comporto secco, aveva determinato il comporto frazionato considerando come termine interno un periodo pari allo stesso comporto secco e come termine esterno la normale durata triennale del contratto collettivo). (V 3000/85, mass n 440718).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)