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Sez. L, Sentenza n. 3000 del 14/05/1985 (Rv. 440718 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - COMPORTO PER SOMMATORIA - MANCATA PRECISIONE NEL CONTRATTO COLLETTIVO - DETERMINAZIONE SECONDO EQUITÀ DA PARTE DEL GIUDICE-CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FISSAZIONE DI UN TERMINE ESTERNO COINCIDENTE CON IL PERIODO DI VIGENZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440718-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ECCESSIVA MORBILITÀ - COMPORTO PER SOMMATORIA - MANCATA PRECISIONE NEL CONTRATTO COLLETTIVO - DETERMINAZIONE SECONDO EQUITÀ DA PARTE DEL GIUDICE-CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI - FISSAZIONE DI UN TERMINE ESTERNO COINCIDENTE CON IL PERIODO DI VIGENZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - AMMISSIBILITÀ.*

L'operazione di integrazione secondo equità della volontà delle parti - necessaria ove il contratto collettivo contempli soltanto il comporto secco per la malattia del lavoratore e non anche il comporto per sommatoria in caso di morbilità discontinua e reiterata - è censurabile in Sede di legittimità solo se non risulti l'esposizione logica degli argomenti che l'hanno determinata dal momento che il ragionamento seguito dal giudicante deve essere controllabile alla stregua dei canoni di razionalità e di coerenza per verificare l'effettivo contemperamento degli opposti interessi delle parti. In particolare la fissazione di un termine esterno coincidente - quanto al dies a quo ed al dies ad quem - con il periodo di vigenza del contratto collettivo di categoria - pur non rappresentando in via assoluta e preventiva l'unico criterio equitativo che possa in concreto adottarsi - non contiene in sè alcun elemento di irrazionalità, non rilevando in senso contrario - perché comunque inevitabile ove anche il termine esterno sia diversamente individuato - il conseguente azzeramento del computo delle assenze del lavoratore nel passaggio da un periodo di comporto a quello seguente per la successione nel tempo dei contratti collettivi, né determina per il lavoratore una situazione deteriore rispetto a quella contrattualmente prevista per il caso di malattia unica o di ricaduta nella stessa malattia. (V 2135/84, mass n 434174; (V 2134/84, mass n 434173; (V 4959/83, mass n 429831).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)