Sez. L, Sentenza n. 1261 del 02/04/1977 (Rv. 384956 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - CONDIZIONI - MALATTIA IRREVERSIBILE - ESCLUSIONE - MIGLIORAMENTO O GUARIGIONE PER CURE MEDICO-CHIRURGICHE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - CONDIZIONI - MALATTIA IRREVERSIBILE - ESCLUSIONE - MIGLIORAMENTO O GUARIGIONE PER CURE MEDICO-CHIRURGICHE - IRRILEVANZA.*
Il requisito della permanenza della riduzione della capacita di guadagno, cui fa riferimento l'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, ai fini del diritto alla pensione per invalidita, non deve essere confuso con l'irreversibilita dello stato morboso e, pertanto, sussiste in tutti i casi in cui la condizione di invalidita sia riferibile ad una malattia di durata incerta ed indeterminata ed, in ogni caso, non breve; e cio anche se sia ipotizzabile un miglioramento o una guarigione come effetto di successive cure medico-chirurgiche o dell'uso di adeguati apparecchi di protesi. (Conf 2319/74, mass n 370708).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)