Sez. L, Sentenza n. 2319 del 29/07/1974 (Rv. 370708 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - INFERMITA DI DURATA INCERTA - SUFFICIENZA - POSSIBILITA DI MIGLIORAMENTO O GUARIGIONE A SEGUITO DI CURE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - NOZIONE - INFERMITA DI DURATA INCERTA - SUFFICIENZA - POSSIBILITA DI MIGLIORAMENTO O GUARIGIONE A SEGUITO DI CURE - IRRILEVANZA.*
Il requisito della permanenza della riduzione della capacita di guadagno, cui fa riferimento l'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, ai fini del diritto alla pensione per invalidita, non deve essere confuso con l'irreversibilita dello stato morboso e, pertanto, sussiste in tutti i casi in cui la condizione di invalidita sia riferibile ad una malattia di durata incerta ed indeterminata ed, in ogni caso, non breve; e cio anche se sia ipotizzabile un miglioramento o una guarigione come effetto di successive cure medico-chirurgiche o dell'uso di adeguati apparecchi di protesi. (V 1140'72, mass n 357582).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)