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Sez. 1, Sentenza n. 314 del 14/02/1963 (Rv. 260400 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - DISCONOSCIMENTO - IN GENERE - FORMA - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1963-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260400-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - DISCONOSCIMENTO - IN GENERE - FORMA - ESTREMI - FATTISPECIE.*

Per effettuare il disconoscimento della scrittura e necessario che la parte, contro la quale la scrittura viene prodotta in giudizio, sollevi contro l'autenticita della medesima un'impugnazione di specifico e chiaro contenuto, tale cioe da potersene desumere gli estremi della negazione dell'autenticita della scrittura della sottoscrizione. (nella specie, il giudice ha ritenuto non idonea, ai fini del disconoscimento, l'espressione con la quale il convenuto aveva genericamente dichiarato di 'disconoscere tutti gli avversi documentì).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)