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Sez. 2, Sentenza n. 3655 del 13/04/1987 (Rv. 452593 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FORMALITÀ.*
Stato
decisa il 1987-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452593-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - FORMALITÀ.*

Il disconoscimento di una scrittura privata - da cui sorge l'Onere, per colui che l'ha prodotta, di chiederne la verificazione - , pur non esigendo l'uso di formule sacramentali o speciali, postula che la parte, nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, neghi formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, oppure, ma solo nel caso che sia erede o avente causa di chi figura come sottoscrittore, dichiari di non conoscerle. All'uopo, pertanto, non è sufficiente - specie quando siano state prodotte più scritture - l'uso di formule generiche o di stile, come quella con cui "si contesta la documentazione prodotta" o altre simili. (V 1245/84, mass n 433383; (V 292/78, mass n 389580; (V 314/63, mass n 260400; (Conf 5466/86, mass n 447987).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)