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Sez. 3, Sentenza n. 3203 del 10/10/1968 (Rv. 336127 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336127-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE.*

Il vizio di ultra o extra petizione sussiste ogni qual volta il giudice, interferendo sul potere dispositivo delle parti, pronunzi oltre i limiti del petitum e delle eccezioni hinc inde dedotte, ovvero su questioni che non abbiano formato oggetto del giudizio e non siano rilevabili d'ufficio, con la conseguente attribuzione di un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell'Esercizio della sua potestas decidendi, resta libero non soltanto di individuare l'esatta natura dell'Azione e di porre a base della pronunzia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all'uopo prospettate, ma di rilevare altresi, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la Mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa della parte, in quanto cio non rientra nella configurazione giuridica delle eccezioni in senso tecnico, ma attiene all'Obbligo inerente all'esatta applicazione della legge. (nella specie, in Sede di opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di merce venduta e spedita in due partite distinte, i giudici di merito avevano rilevato d'ufficio l'insufficienza degli elementi - lettera di vettura che non specificava la partita oggetto del trasporto- dedotti dall'opponente a provare l'avvenuta restituzione al venditore di una delle partite di merce, per non conformita al campione pattuito). Conforme alla sentenza n. 1637-67, massima n. 228444.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)