Sez. 3, Sentenza n. 520 del 14/02/1969 (Rv. 338657 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'AZIONE- RILEVAZIONE D'UFFICIO DI ELEMENTI COSTITUTIVI OD ESTINTIVI DELLA PRETESA - LEGITTIMITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'AZIONE- RILEVAZIONE D'UFFICIO DI ELEMENTI COSTITUTIVI OD ESTINTIVI DELLA PRETESA - LEGITTIMITA.*
Il vizio di ultra ed extrapetizione sussiste ogni qualvolta il giudice, interferendo sul potere dispositivo delle parti, pronunzia oltre i limiti del petitum e delle eccezioni hinc inde dedotte ovvero su questioni che non abbiano formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, con conseguente attribuzione di un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Al di fuori di tali specifiche previsioni, il giudice, nell'Esercizio della sua potestas decidendi, resta libero non soltanto di individuare l'esatta natura dell'Azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma di rilevare, altresi, indipendentemente dall'iniziativa della controparte, la Mancanza degli elementi, che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto cio non rientra nella configurazione giuridica delle eccezioni in senso tecnico, ma attiene all'Obbligo inerente all'esatta applicazione della legge. (Conf. N.3203-68, massima n. 336127 n.2371-68, massima n.334718 n. 1952-68, massima n. 333972).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)