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Sez. 3, Sentenza n. 4308 del 26/03/2002 (Rv. 553279 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Esclusiva condotta colpevole del danneggiato - Caso fortuito - Equiparazione - Responsabilità del proprietario - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553279-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA

In tema di danno prodotto da cose in custodia, l'esclusiva condotta colpevole del danneggiato è equiparabile al caso fortuito ed esclude, pertanto, la responsabilità del proprietario della cosa, da cui il danno deriva, agli effetti sia dell'art. 2051 che dell'art. 2043 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)