Sez. 3, Sentenza n. 5578 del 09/04/2003 (Rv. 562024 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Responsabilità del custode - Sussistenza - Condizioni - Nesso materiale tra "res" custodita e danno dalla stessa arrecato - Caso fortuito - Comportamento del danneggiante - Incidenza sul rapporto eziologico tra cosa e danno.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE
La disposizione dell'art. 2051 cod. civ. configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui sussistenza è sufficiente che ricorra, e sia provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la "res" che taluno abbia in custodia ed il danno da essa arrecato. Tale nesso va escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia invece riferibile al caso fortuito; ipotesi da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento sia esclusivamente ascrivibile alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il rapporto eziologico tra "res" e danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)