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Sez. U, Sentenza n. 4508 del 11/10/1978 (Rv. 394181 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COMUNE - UFFICIO STAMPA - ATTIVITA DI REDATTORE PRESSO TALE UFFICIO - PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1978-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394181-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COMUNE - UFFICIO STAMPA - ATTIVITA DI REDATTORE PRESSO TALE UFFICIO - PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Le prestazioni di redattore presso l'ufficio stampa di un comune, costituito per informare la cittadinanza dell'attivita dell'ente territoriale, le quali vengano effettuate in modo continuativo ed in forza di incarichi formalmente conferiti dalla giunta municipale, per l'inserimento del lavoratore in qualita di dipendente nell'ambito dell'organizzazione del comune medesimo, integrano un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in considerazione della stretta connessione fra dette prestazioni ed i fini istituzionali del datore di lavoro, ente pubblico non economico. Al fine indicato, non rileva la Mancanza di un posto di ruolo, ne la circostanza che la disciplina sostanziale del rapporto sia attinta a fonti di diritto privato, quali i contratti collettivi di lavoro dei giornalisti, trattandosi di elementi non incompatibili con la natura pubblicistica del rapporto stesso. (V 4266/77, mass n 387896; (V 4174/77, mass n 387819).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)