Sez. U, Sentenza n. 4266 del 07/10/1977 (Rv. 387896 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - REQUISITI - STABILITA DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - REQUISITI - STABILITA DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*
La configurabilita di un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non postula, oltre alla natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro, all'atto formale di assunzione, allo svolgimento di un'attivita di collaborazione direttamente connessa ai fini istituzionali dell'ente, con retribuzione predeterminata e vincolo di subordinazione, pure il requisito della stabilita, essendo sufficiente, al fine indicato, che le prestazioni del dipendente abbiano carattere continuativo, ancorche nell'ambito di un rapporto provvisorio e non di ruolo. (V 2899/73, mass n 366526).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)