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Sez. 4, Sentenza n. 3626 del 07/02/1989 Ud. (dep. 09/03/1989) Rv. 180744 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - CONCORSO DI COLPA - CONDOTTA CONCAUSANTE ATTRIBUITA A TERZO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGATORIETÀ - EFFICACIA DEL GIUDICATO NEI RIGUARDI DEL TERZO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180744-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - COLPA - CONCORSO DI COLPA - CONDOTTA CONCAUSANTE ATTRIBUITA A TERZO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - OBBLIGATORIETÀ - EFFICACIA DEL GIUDICATO NEI RIGUARDI DEL TERZO - ESCLUSIONE.*

In tema di responsabilità penale per sinistri, a seguito di circolazione stradale, spetta al giudice del merito conoscere e valutare la condotta tenuta da un terzo, benché estraneo al processo, al fine di accertare compiutamente ogni elemento costituente la fattispecie in giudizio, senza efficacia di giudicato nei confronti del predetto terzo. (fattispecie di infortunio del traffico alla causazione del quale si sosteneva avere concorso persona estranea al processo (minore degli anni 18); il giudice del merito aveva ritenuto di non poter valutare la condotta tenuta dal detto perché estraneo al processo, incorrendo nella censura della Corte che, nel rinviare, ha dettato il principio sopra massimato). (Conf mass n 154864, ed ivi citate; (Conf mass n 136094).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)