Sez. L, Sentenza n. 808 del 02/02/1984 (Rv. 433030 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITÀ DI RETRIBUZIONE - DISPOSIZIONI DISCRIMINANTI IL PERSONALE DI SESSO FEMMINILE - AZIONE DI NULLITÀ - IMPRESCRITTIBILITÀ - DIRITTO DELLE LAVORATRICI ALLO STESSO TRATTAMENTO DEI LAVORATORI - PRESCRIZIONE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITÀ DI RETRIBUZIONE - DISPOSIZIONI DISCRIMINANTI IL PERSONALE DI SESSO FEMMINILE - AZIONE DI NULLITÀ - IMPRESCRITTIBILITÀ - DIRITTO DELLE LAVORATRICI ALLO STESSO TRATTAMENTO DEI LAVORATORI - PRESCRIZIONE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*
L'imprescrittibilità dell'Azione di nullità, come non comporta l'imprescrittibilità dei diritti relativi ai rapporti preesistenti sui quali il negozio nullo avrebbe dovuto incidere, tanto meno determina l'imprescrittibilità dei diritti derivanti dalla automatica sostituzione di norme imperative - ai sensi del secondo comma dell'art. 1419 cod. civ. - alle clausole nulle. Pertanto, l'imprescrittibilità dell'Azione di nullità delle Disposizioni del regolamento di un ente pubblico economico (Banco di Napoli), che, in contrasto con l'art. 37 cost., discriminano il personale di sesso femminile, non esclude la prescrittibilità del diritto delle lavoratrici allo stesso trattamento previsto per i lavoratori, con decorrenza dal momento dell'entrata in vigore della Costituzione, giacché la nullità delle Disposizioni regolamentari contrastanti con l'art. 37 citato (che ha introdotto nell'ordinamento l'imperativo ed inderogabile principio della parità dei sessi) comporta (ai sensi del secondo comma dell'art. 1419 cod. civ.) l'applicabilità ex tunc della parità di trattamento. (V 528/82, mass n 418238).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)