Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17814 del 03/07/2019 (Rv. 654845 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA | Giudizio di cassazione - Responsabilità per lite temeraria ex art. 385, comma 4, c.p.c. - Colpa grave - Necessità - Condotte sintomatiche.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA
In tema di responsabilità per lite temeraria nel giudizio di cassazione, l'art. 385, comma 4, c.p.c. (applicabile "ratione temporis") richiede la sussistenza quanto meno della colpa grave, della quale, in caso di soccombenza della parte ricorrente, costituisce di per sé indice la proposizione di un ricorso dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito, come costantemente e pacificamente interpretati dalle Sezioni Unite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 13, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 2 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 20 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)