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Sez. 2, Sentenza n. 53 del 07/01/2003 (Rv. 559454 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione da parte del presidente del Tribunale dell'onorario ad avvocati per lo svolgimento di attività quali arbitri - Epoca successiva al 1 aprile 1995 - Riferimento alla tariffa professionale - Necessità Limiti - Collegio arbitrale composto non esclusivamente da avvocati - Liquidazione del compenso ex art. 814, secondo comma, cod. proc. civ. - Adozione di criteri equitativi secondo il prudente apprezzamento del presidente del Tribunale - Eventuale ricorso, quale utile parametro di riferimento, alle tariffe professionali - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559454-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

In tema di arbitrato, a partire dall'1 aprile 1995, l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del Tribunale, che procede alla sua liquidazione, di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati, a partire dall'1 aprile 1995, per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9) della tabella relativa alla attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio composto da avvocati, indicandone il minimo e il massimo secondo il valore della controversia. Tuttavia, tale disposizione, contenuta nella disciplina dei compensi per l'attività forense anche stragiudiziale e pertinente, quindi, ai soli soggetti iscritti al relativo albo e solo nei loro confronti vincolante, non può trovare applicazione con riguardo ai collegi arbitrali a composizione mista, nei quali gli avvocati non rappresentino la totalità del collegio (nella specie, solo tre componenti su cinque erano avvocati, gli altri due componenti essendo ingegneri), rimanendo, in siffatta ipotesi, applicabile il disposto dell'art. 814, secondo comma, cod. proc. ci., in base al quale il presidente del tribunale, non vincolato ad alcun parametro normativo nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali "in subiecta materia", è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione che ritenga più adeguati all'oggetto ed al valore della controversia, nonché alla natura ed all'importanza dei compiti attribuiti agli arbitri, anche attraverso il ricorso, ma solo come utile parametro di riferimento, alle tariffe di alcune categorie professionali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 com. 2, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)