Sez. 3, Sentenza n. 11615 del 04/12/1990 (Rv. 470018 - 01)
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - DURATA - RECESSO DEL LOCATORE PER ESERCIZIO NELL'IMMOBILE LOCATO DELLA STESSA ATTIVITÀ DEL CONDUTTORE - REQUISITO DELLA CAPACITÀ PROFESSIONALE DEL LOCATORE E NULLA OSTA AMMINISTRATIVO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - DURATA - RECESSO DEL LOCATORE PER ESERCIZIO NELL'IMMOBILE LOCATO DELLA STESSA ATTIVITÀ DEL CONDUTTORE - REQUISITO DELLA CAPACITÀ PROFESSIONALE DEL LOCATORE E NULLA OSTA AMMINISTRATIVO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di locazione alberghiera la facoltà di recesso del locatore per esercitare nell'immobile locato la medesima attività del conduttore non è subordinata all'accertamento del requisito della capacità professionale, da documentare con il nulla osta dell'autorità amministrativa, in quanto l'art. 29 della legge n. 392 del 1978 limita il suo richiamo solo all'art. 5 della legge n. 191 del 1963 (come modificato dall'art. 4 bis della legge n. 628 del 1967) e non anche al successivo art. 6, che tale nulla osta prevedeva e che deve ritenersi abrogato, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, per incompatibilità con la nuova disciplina organica della materia locatizia introdotta dalla legge dell'equo canone. (Conf 2994/87 mass n 452076).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)