Sez. 3, Sentenza n. 2984 del 27/03/1987 (Rv. 452076 - 01)
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RECESSO DEL LOCATORE - ESERCIZIO NELL'IMMOBILE LOCATO DELLA STESSA ATTIVITÀ DEL CONDUTTORE - PROVA DEL REQUISITO DELLA CAPACITÀ PROFESSIONALE DEL LOCATORE - NULLA OSTA AMMINISTRATIVO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RECESSO DEL LOCATORE - ESERCIZIO NELL'IMMOBILE LOCATO DELLA STESSA ATTIVITÀ DEL CONDUTTORE - PROVA DEL REQUISITO DELLA CAPACITÀ PROFESSIONALE DEL LOCATORE - NULLA OSTA AMMINISTRATIVO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di locazione alberghiera la facoltà di recesso del locatore per esercitare nell'immobile locato la medesima attività del conduttore non è subordinata all'accertamento del requisito della capacità professionale, da documentare con il nulla osta della autorità amministrativa preposta al settore alberghiero, atteso che l'art. 29 della legge n. 392 del 1978 (applicabile anche nel regime transitorio per l'espresso disposto dell'art. 73 della stessa legge) limita il suo richiamo solo all'art. 5 della legge n. 191 del 1963 (come modificato dall'art. 4 bis della legge 28 luglio 1967 n. 628) e non anche al successivo art. 6, che tale nulla osta prevedeva e che deve altresì ritenersi abrogato, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, per incompatibilità con la nuova disciplina organica della materia locatizia introdotta dalla legge dell'equo canone. (Conf 6535/84, mass n 438105 sulla prima parte, Cass).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 15, Legge 02/03/1963 num. 191 art. 5, Legge 02/03/1963 num. 191 art. 6, Legge 28/07/1967 num. 628 art. 4 bis, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)