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Sez. 1, Sentenza n. 6308 del 28/04/1983 Ud. (dep. 07/07/1983) Rv. 159814 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE - ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - RAPPORTO INTERCORRENTE TRA LE TRE IPOTESI CRIMINOSE.*
Stato
decisa il 1983-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159814-01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE - ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - RAPPORTO INTERCORRENTE TRA LE TRE IPOTESI CRIMINOSE.*

Tra le fattispecie previste dall'art. 306 cod. pen. e quelle di cui agli artt. 270 e 270 bis cod. pen. esiste un rapporto di mezzo a fine e non già di specie a genere. Infatti, il delitto di Costituzione di banda armata è caratterizzato dalla finalità di commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale o interna dello stato, tra i quali rientrano quelli previsti dagli artt. 270 e 270 bis cod. pen. (V mass n 150404).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 CORTE COST., Cod. Pen. art. 270 bis, Cod. Pen. art. 306, Legge 06/02/1980 num. 15 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)