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Sez. U, Sentenza n. 10432 del 05/12/1994 (Rv. 489038 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI | Beneficio ex art. 2, secondo comma, legge n. 336 del 1970 - Diritto "ex lege" esercitabile solo dal momento del collocamento a riposo - Prescrizione quinquennale - Decorrenza.
Stato
decisa il 1994-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489038-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI

Il Il beneficio previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970 n.336 (attribuzione della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella goduta dal dipendente), pur essendo subordinata alla domanda dell'interessato - diretta ad optare per esso in luogo del riconoscimento di tre aumenti periodici di stipendio - nasce dalla legge e si traduce nel diritto ad ottenere una liquidazione proporzionata al maggiore importo della retribuzione, corrispondente alla qualifica attribuita. Pertanto, non essendo tale diritto esercitabile se non dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, e cioè da quello in cui viene ad esistenza il diritto alla menzionata indennità, detto momento segna anche il "dies a quo" del relativo termine di prescrizione quinquennale (art.2948 n.4 cod.civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)