Sez. L, Sentenza n. 9699 del 23/04/2009 (Rv. 608075 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Mera inerzia del lavoratore nell'esercizio del proprio diritto - Valutazione del giudice - In base soltanto alla maturazione della prescrizione o all'art. 1227 cod. civ. - Necessità - Fattispecie in tema di iniziativa giudiziaria assunta dopo sette anni dal pensionamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE
La mera inerzia del lavoratore nell'esercizio del proprio diritto si sottrae ad ogni valutazione del giudice diversa dall'eventuale maturare della prescrizione o dal concorso del fatto colposo del creditore, di cui all'art. 1227 cod. civ., ove ne ricorrano i presupposti. (Nella specie, un ex dipendente delle FF.SS., avendo richiesto al momento del collocamento in quiescenza, quale orfano di guerra, l'attribuzione della classe stipendiale della superiore categoria, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, legge 24 maggio 1970 n. 336, si era visto attribuire il beneficio alternativamente previsto dal primo comma del citato art. 2, consistente in tre aumenti periodici di stipendio; in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale, che aveva ritenuto che il mancato rifiuto per l'attribuzione dei tre scatti in luogo della classe stipendiale richiesta non configurasse una ipotesi di acquiescenza del lavoratore e consentisse, pertanto, allo stesso di rivendicare in giudizio, a distanza di sette anni, il diritto alla classe stipendiale superiore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)