Sez. L, Sentenza n. 6681 del 13/06/1991 (Rv. 472642 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - In genere | Artigiani - Tutela dell'attivitĂ lavorativa sulla fase materiale - Carattere esclusivo.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - In genere
La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, prevista per gli artigiani dall'art. 4 n. 3 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, riguarda unicamente la fase materiale dell'attivitĂ lavorativa e non anche quella inerente alla direzione ed all'amministrazione dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, che aveva escluso l'indennizzabilitĂ dell'infortunio occorso ad un artigiano coinvolto in un incidente automobilistico mentre si recava ad acquistare un pezzo di ricambio necessario per il funzionamento di un macchinario della ditta).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)