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Sez. L, Sentenza n. 3383 del 11/02/2011 (Rv. 616055 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Prestazione lavorativa affiancata al godimento di immobile - Qualificazione giuridica del rapporto - Modestia delle prestazioni e autonomie nella organizzazione delle stesse - Subordinazione - Esclusione - Fattispecie relativa ad utilizzazione di immobile quale abitazione verso corrispettivo costituito da attività lavorativa.
Stato
decisa il 2011-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616055-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da altre ipotesi di collaborazione tra le parti, con riferimento ad un rapporto in cui la prestazione lavorativa si affianchi al godimento di un immobile va esclusa la ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato per la modestia quantitativa delle prestazioni, la possibilità di organizzare il lavoro con ampia libertà di orario e la possibilità di farsi sostituire nell'espletamento della prestazione lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di merito che, sulla base di tali indicatori, aveva ritenuto prevalente nel rapporto dedotto l'aspetto relativo al godimento del bene utilizzato come abitazione, rispetto al quale l'attività lavorativa costituiva mero corrispettivo, in corrispondenza della funzione propria assegnata dalle parti al rapporto medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)