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Sez. L, Sentenza n. 12871 del 29/12/1998 (Rv. 521948 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Godimento di un locale come parte della retribuzione del lavoratore - Ammissibilità - Locazione con canone costituito anche, in parte, da un'attività lavorativa resa in favore del locatore - Distinzione.
Stato
decisa il 1998-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521948-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Il corrispettivo a carico del conduttore nel contratto di locazione può essere costituito anche, in parte, da un'attività lavorativa resa in favore del locatore, non dissimilmente dall'ipotesi in cui il godimento di un locale può costituire parte della retribuzione del lavoratore in un rapporto di lavoro subordinato. La distinzione tra le due ipotesi consiste nella diversa importanza della prestazione lavorativa nell'economia del contratto. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che tra le parti fosse stato posto in essere non già un rapporto di lavoro subordinato, bensì un rapporto atipico che prevedeva l'obbligo per un soggetto di svolgere l'attività di verifica dell'ingresso e dell'uscita dei fruitori di un'area di parcheggio e rimessaggio con esazione del prezzo del servizio a fronte del diritto per il medesimo soggetto di godimento di un appartamento sito nella medesima area)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)