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Sez. 2, Sentenza n. 6125 del 16/11/1982 (Rv. 423818 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ - REQUISITO DELLA COMODA DIVISIBILITÀ DI UN BENE AI SENSI DELL'ART. 720 COD. CIV. - NOZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423818-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ - REQUISITO DELLA COMODA DIVISIBILITÀ DI UN BENE AI SENSI DELL'ART. 720 COD. CIV. - NOZIONE - CONFIGURABILITÀ.*

Il requisito della comoda divisibilità di un bene, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., ricorre quando la divisione sia possibile senza spese rilevanti o imposizioni di limitazioni, pesi o vincoli a carico delle singole quote ed in maniera che il frazionamento dell'immobile considerato sotto l'aspetto economico e funzionale, non produce un notevole deprezzamento dello stesso, in relazione alla normale utilizzazione del bene indiviso, mentre il pericolo di pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene previste dal citato articolo, come elemento impeditivo alla applicabilità della precedente regola, deve essere valutata solo per quei beni il cui frazionamento, pur possibile alla stregua del criterio della comoda divisibilità, si appalesi pregiudizievole in relazione ai principi di una moderna economia e dell'igiene. (Conf 314/82, mass n 418013 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)