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Sez. L, Sentenza n. 3778 del 06/06/1986 (Rv. 446636 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - IN GENERE - COSTITUZIONE - SINDACATO DI APPARTENENTI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA NON PREVISTA DALL'ART. 2095 COD. CIV. - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1986-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446636-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - IN GENERE - COSTITUZIONE - SINDACATO DI APPARTENENTI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA NON PREVISTA DALL'ART. 2095 COD. CIV. - LEGITTIMITÀ.*

Il diritto di libertà sindacale, quale diritto costituzionalmente garantito (dall'art. 39 cost.), non può essere limitato o condizionato in alcun modo da norme di legislazione ordinaria, qual è l'art. 2095 cod. civ. che ha la diversa funzione di definire le categorie legali di appartenenza dei lavoratori al solo scopo di dare struttura organizzativa all'impresa. Pertanto è pienamente legittima - e costituisce un Sindacato in senso proprio - l'associazione con scopo di promozione dell'attività sindacale costituita tra lavoratori appartenenti ad una medesima categoria seppur non prevista dall'art. 2095 cod. civ., qual era quella dei quadri nel regime anteriore alla legge n. 190 del 1985. (nella specie la suprema Corte ha confermato, in tale parte, la pronuncia del giudice del merito che aveva riconosciuto la natura di Sindacato - al fine del diritto ai contributi sindacali ex art. 26 stat. Lavoratori - al Sindacato nazionale quadri industria o SINQUADRI). (V 1256/84, mass n 433396; (V 306/84, mass n 432575).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST., Legge 13/05/1985 num. 190 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)