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Sez. 2, Sentenza n. 3808 del 18/02/2014 (Rv. 629635 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI | Credito ex artt. 936 e 1150 cod. civ. - Ingresso in comunione - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-02-18
Alla data
2026-11-07
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629635-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI

Il diritto di credito di cui agli artt. 936 e 1150 cod. civ. non può considerarsi un acquisto ricompreso nella comunione legale dei coniugi, se non è provato che l'opera venne eseguita con l'apporto di entrambi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1150

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)