Sez. 3, Sentenza n. 4863 del 02/10/1984 (Rv. 436777 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - PERSISTENZA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203/1982 - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'APPLICABILITÀ DELLA PROROGA LEGALE AI RAPPORTI ASSOCIATIVI, NONCHÉ ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI TALE TIPO - INCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - PERSISTENZA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203/1982 - CONTROVERSIE RELATIVE ALL'APPLICABILITÀ DELLA PROROGA LEGALE AI RAPPORTI ASSOCIATIVI, NONCHÉ ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI TALE TIPO - INCLUSIONE.*
La disposizione del primo comma dell'art. 47 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (norme sui contratti agrari) non ha fatto venir meno la ripartizione della Competenza tra il giudice del lavoro e la Sezione specializzata agraria, la quale, in particolare, conserva la cognizione non solo delle controversie relative all'affitto, ma anche di quelle relative all'applicabilità o meno della proroga legale ai rapporti associativi, nonché delle controversie relative alla risoluzione dei contratti di questo tipo ed al conseguente rilascio del fondo. (V 1490/84, mass n 433577; (V 6865/83, mass n 431529).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 2, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)