Sez. 3, Sentenza n. 9523 del 21/12/1987 (Rv. 456598 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - CONTROVERSIA RELATIVA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SOPRAVVENIENZA DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - CONSEGUENZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - CONTROVERSIA RELATIVA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SOPRAVVENIENZA DELLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - CONSEGUENZA.*
Legittimato passivo nella controversia diretta ad ottenere la risoluzione del contratto di locazione, stipulato sia anteriormente che posteriormente all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975 n. 151), è unicamente il conduttore che ha stipulato il contratto, in quanto, nella prima ipotesi, il rapporto contrattuale, validamente stipulato secondo la legge del tempo, verrebbe alterato con l'aggiunta di un altro soggetto giuridico ad esso estraneo, in contrasto col principio della irretroattività della legge, mentre, nella seconda ipotesi, l'art. 184 cod. civ. (nella nuova formulazione) prevede solo l'annullabilità del contratto per la Mancanza del consenso o della convalida del coniuge. (Conf 6634/81, mass n 417490).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 180, Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)