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Sez. 3, Sentenza n. 6634 del 15/12/1981 (Rv. 417490 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - CONTROVERSIA RELATIVA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
Stato
decisa il 1981-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417490-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IN GENERE - CONTROVERSIA RELATIVA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*

Legittimato passivo nella controversia diretta ad ottenere la cessazione della proroga legale del contratto di locazione, stipulato sia anteriormente che posteriormente all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975 n. 151), è unicamente il conduttore che ha stipulato il contratto, in quanto, nella prima ipotesi il rapporto contrattuale, validamente stipulato secondo la legge del tempo, verrebbe alterato con l'aggiunta di un nuovo soggetto giuridico ad esso estraneo - in contrasto con il principio dell'irretroattività della legge -, mentre, nella seconda ipotesi, l'art. 184 cod. civ. (nella nuova formulazione) prevede solo l'annullabilità per la Mancanza del consenso o della convalida del coniuge. (Conf 3546/80).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 180, Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)