diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 25463 del 18/12/2015 (Rv. 638461 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Art. 14 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile "ratione temporis" - Obbiettiva incertezza normativa - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638461-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Non sussiste una obbiettiva incertezza normativa, suscettibile di apprezzamento ai sensi dell'art. 10 della l. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, rispetto all'art. 14, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo applicabile "ratione temporis"), che, per il chiaro ed inequivoco riferimento alla tenuta della contabilità, nonché per la "sedes materiae" (Titolo III del d.P.R. n. 600 del 1973 "sulle scritture contabili"), si riferisce unicamente alle modalità di tenuta della contabilità per le imprese dotate di stabili organizzazioni all'estero, le quali, per ragioni di trasparenza, sono tenute ad una distinta rilevazione dei fatti di gestione e dei redditi, senza alcuna deroga ai principi generali di unitaria determinazione della base imponibile IRPEG, sicché resta escluso ogni problema di coordinamento con gli artt. 58 e 74 del d.P.R. n. 597 del 1973 (poi 63 e 75 del TUIR), che disciplinano la deducibilità degli interessi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 14, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)