Sez. 2, Sentenza n. 5588 del 24/11/1999 Cc. (dep. 19/01/2000) Rv. 216519 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - IN GENERE | Compenso al custode giudiziario - Criteri di liquidazione - "Ratio".
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - IN GENERE
In tema di liquidazione del compenso al custode delle cose sequestrate deve tenersi conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, il che non esclude di apprezzare l'adeguatezza degli stessi all'attività prestata dal custode nel caso specifico e di ricorrere ad una stima equitativa del compenso o ad un criterio forfetario. Ciò, tuttavia, non consente di determinare le spese di conservazione ed il corrispettivo della custodia con riferimento ad una realtà economica locale diversa da quella nella quale la custodia viene effettuata. In particolare, il criterio di riferimento non può essere costituito dalle tariffe vigenti e dagli usi locali del luogo in cui abbia sede il giudice chiamato a decidere sulla liquidazione, ove la custodia sia stata disposta od autorizzata dal magistrato in luogo diverso, atteso che queste tariffe ed usi, anche nell'ambito territoriale dello Stato, possono non avere adeguata relazione con quelli del luogo di custodia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 691 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 691 CORTE COST., Legge 13/07/1965 num. 836 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)