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Sez. 4, Sentenza n. 1176 del 30/04/1997 Cc. (dep. 18/06/1997) Rv. 208012 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - IN GENERE | Compenso al custode giudiziario - Criteri di liquidazione - Valutazione della diversità di situazioni locali - Ragione.
Stato
decisa il 1997-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208012-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - IN GENERE

In tema di liquidazione del compenso al custode giudiziario, legittimamente il Tribunale tiene conto degli usi e delle realtà locali. Con ciò infatti rispetta il principio di uguaglianza che si concreta nella valutazione delle diversità tra le singole situazioni. (Precisa la Corte che se non si applicasse tale criterio e si liquidasse lo stesso compenso, ad esempio a Roma e ad Agrigento, si commetterebbe un'ingiustizia ai danni di chi è gravato da maggiori oneri finanziari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 691 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 691 CORTE COST., Legge 13/07/1965 num. 836 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)