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Sez. 2, Sentenza n. 3777 del 10/09/1995 Cc. (dep. 22/11/1995) Rv. 203118 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza | Individuazione fotografica o personale effettuata dalla polizia giudiziaria o dal Pubblico Ministero - Idoneità a fondare i gravi indizi di colpevolezza per l'adozione di una misura cautelare - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-09-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203118-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Condizioni di applicabilità - Gravi indizi di colpevolezza

Poiché i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. sono quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, così fondando una qualificata probabilità di colpevolezza, l'individuazione fotografica o personale, effettuata dalla polizia giudiziaria o dal Pubblico Ministero, pur essendo priva di valenza probatoria nel dibattimento ai fini del giudizio di responsabilità, ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare, perché lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale individuazione confermi, sì da costituire il fondamento di una prognosi di affermazione di responsabilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)