Sez. 5 - , Sentenza n. 26681 del 09/09/2022 (Rv. 665917 - 02)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI | Enti e società esteri - Dividendi azionari dovuti da società italiana - Ritenuta ridotta dell’1,65% - Applicazione - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI
Per beneficiare della ritenuta ridotta, gli enti e società esteri devono essere soggetti passivi ai fini della locale imposta sul reddito delle società, ma tale condizione va interpretata come assoggettabilità di carattere generale ad imposizione, soddisfatta da tutte quelle società potenzialmente soggette all'Ires, indipendentemente dalla circostanza che godano, di fatto, di agevolazioni comunque compatibili con la normativa comunitaria.
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)