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Sez. 1, Sentenza n. 4447 del 01/03/1978 Ud. (dep. 15/04/1978) Rv. 138612 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI - ILLOGICITA DELLA MOTIVAZIONE - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1978-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138612-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI - ILLOGICITA DELLA MOTIVAZIONE - DIFFERENZA.*

Si ha travisamento del fatto, quale vizio della motivazione deducibile in Cassazione, quando a precisi accertamenti di fatto si sostituiscono ipotesi contrarie che non trovano fondamento negli Atti processuali o quando non siano con certezza provate determinate circostanze poste a base della decisione. Non ricorre, pertanto, il predetto vizio quando il giudice, interpretando, nell'Esercizio del suo potere discrezionale, le risultanze processuali, tragga da esse un convincimento piuttosto che un altro: in tal caso la sentenza sarebbe, se mai, censurabile per illogicita della motivazione, cioe per incoerenza logica.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)