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Sez. T, Ordinanza n. 511 del 09/01/2026 (Rv. 677697-02)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tipizzazione nel regolamento comunale ex art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Assenza - Campeggi e distributori di carburante - Aree adibite ad ormeggi - Inclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677697-02

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in assenza di una specifica tipizzazione nel regolamento comunale di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993, la riconduzione delle aree adibite ad ormeggio per natanti da diporto alla categoria tariffaria dei campeggi e dei distributori di carburante è coerente con la classificazione legislativa e regolamentare delle attività professionali e commerciali per generi, che ricomprendono categorie eterogenee accomunate da analoghe modalità di utilizzo degli spazi tassabili, quali la vocazione turistica, ricettiva o ricreativa ovvero la concessione a terzi del godimento temporaneo o turnario di superfici scoperte, con la conseguenza che la relativa previsione regolamentare opera per categoria e non per analogia e può, quindi, estendersi anche ad attività non espressamente classificate, ma comunque assimilabili a quelle tipizzate in ragione dell'uso o della destinazione degli spazi tassabili.

Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)