Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22010 del 21/09/2017 (Rv. 645993 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tariffe - Regolamenti comunali - Categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, ex art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Spiagge annesse ai campeggi e stabilimenti balneari - Distinzione - Applicazione di tariffe differenziate da parte di regolamenti comunali - Legittimità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, l'art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993, nel definire, “di massima”, i criteri ai quali i comuni devono attenersi per la determinazione delle tariffe, indicando categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, postula una diversa classificazione tra le spiagge annesse ai campeggi e gli stabilimenti balneari, che differiscono dalle prime in quanto complessi organizzati di beni e servizi idonei a consentire la fruizione delle attrezzature a supporto della balneazione, con conseguente legittimità dei regolamenti comunali che per essi prevedano tariffe differenziate.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)