Sez. U, Ordinanza n. 11387 del 29/04/2024 (Rv. 670948-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Criteri ex art. 7 del Reg. UE n. 1215 del 2012 - Materia contrattuale - Qualificazione secondo il diritto europeo - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
In tema di giurisdizione del giudice italiano, la competenza speciale, prevista dall'art. 7 del Reg. UE n. 1215 del 2012, sussiste anche nei casi in cui l'obbligazione dedotta in giudizio non tragga propriamente fonte da un contratto, purché sia possibile individuare un'obbligazione giuridica liberamente assunta, poiché la nozione di materia contrattuale, a cui rimanda la citata disposizione, va interpretata facendo riferimento agli obiettivi ed all'impianto sistematico del regolamento, nonché ai principi desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione italiana sulla domanda, proposta da persona domiciliata in Italia, per ottenere la condanna del proprio legale danese al pagamento delle
somme dallo stesso riscosse in adempimento della transazione stipulata dal cliente a definizione di un contenzioso svoltosi dinanzi all'autorità giudiziaria della Danimarca).
Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)