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Sez. 2, Sentenza n. 12819 del 01/12/1992 (Rv. 479824 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Conclusione del contratto - In genere | Scrittura privata contrattuale - Sussistenza - Requisiti - Adozione di formule particolari - Esclusione - Sottoscrizione "per accettazione" delle dichiarazioni fatte in prima persona dall'altro contraente - Idoneità - Contestualità dell'incontro di volontà - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479824-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Conclusione del contratto - In genere

Per la sussistenza di una scrittura privata contrattuale è necessario che dal documento emerga il reciproco consenso delle parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, ma non che si adottino particolari formule per esprimere tale consenso, sicché nulla esclude che esso venga manifestato da uno dei contraenti con la semplice sottoscrizione "per accettazione" delle dichiarazioni fatte in prima persona dall'altro. Nè occorre che l'incontro delle volontà sia contestuale, ben potendo esso risultare da documenti diversi, anche cronologicamente distinti ed essendo del pari possibile che uno stesso documento originariamente sottoscritto da una sola parte venga sottoscritto in un secondo tempo dall'altra oppure che questa, senza sottoscriverlo, lo produca in giudizio con il dichiarato intento di avvalersi del contenuto negoziale di esso nei confronti del suo autore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1356

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)