Sez. U, Sentenza n. 22511 del 04/11/2015 (Rv. 637132 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni per interventi urgenti di protezione civile a seguito di inondazione - Giurisdizione amministrativa - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica la domanda risarcitoria per i danni causati dalla realizzazione, sulla base di ordinanze ministeriali, di interventi urgenti di protezione civile, a rimedio e salvaguardia del regime delle acque e dei suoli inondati a seguito degli eventi alluvionali dell'autunno 2000 nel territorio della Regione Piemonte, derivando essi dall'attuazione di provvedimenti, giustificativi degli interventi, sulla cui legittimità il giudice ordinario non può pronunciarsi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. F CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)