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Sez. U, Ordinanza n. 9322 del 19/04/2007 (Rv. 596970 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione di risarcimento del danno contro l'agire illegittimo della P.A. - Reparto di giurisdizione in casi marginali, quali gestione di diritti incomprimibili occupazione usurpativa - Lesione di posizione soggettiva connessa a provvedimento amministrativo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596970-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Nel sistema normativo conseguente alla legge 21 luglio 2000, n. 205, la tutela giurisdizionale risarcitoria contro l'agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario solo quando costituisca reazione alla lesione di diritti incomprimibili, come la salute o l'integrità personale, o quando il danno sia provocato da illegittimo o mancato esercizio di poteri ordinati a tutela del privato o in caso di occupazione usurpativa; nei casi in cui la posizione soggettiva del privato si presenti, invece, come connessa ad un provvedimento amministrativo anche in precedenza annullato, la tutela risarcitoria va chiesta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, in quanto ricade nella disciplina dell'art. 35, comma 4, d.lgs. n. 80 del 1998 e succ. mod. (nella specie, la SC ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in riferimento ad azione per il risarcimento dei danni derivati da atti dell'amministrazione scolastica dichiarati illegittimi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 31/03/1998 num. 80 art. 35 com. 4 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)