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Sez. U, Sentenza n. 718 del 21/01/1993 (Rv. 480389 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere | Prestazioni rese in "plus" orario dopo il 31 dicembre 1985 dal personale medico e dal personale sanitario non medico - Controversie relative al pagamento dei corrispettivi - Devoluzione al giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1993-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480389-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere

Le controversie relative al pagamento - in favore del personale medico e del personale sanitario non medico dipendente da un'unità sanitaria locale - dei corrispettivi delle prestazioni rese in "plus" orario dopo il 31 dicembre 1985, nel vigore del d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 (cui rinvia il successivo d.P.R. 28 novembre 1990 n. 384), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto tali prestazioni ineriscono al rapporto di pubblico impiego e non ad un distinto rapporto privato di prestazione d'opera professionale.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 20/05/1987 num. 270 CORTE COST., DPR 28/11/1990 num. 384 art. 76, DPR 28/11/1990 num. 384 art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)