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Sez. U, Sentenza n. 1001 del 27/01/1995 (Rv. 490050 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Medici - Prestazione rese in "plusorario" dopo il 31 dicembre 1985 - Pagamento del corrispettivo - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490050-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

Le controversie relative al pagamento - in favore dei medici dipendenti da un'unità sanitaria locale (nella specie, medico primario ospedaliero a tempo definito) - dei corrispettivi delle prestazioni rese in "plusorario", nell'ambito dell'istituto delle incentivazioni, dopo il 31 dicembre 1985, nel vigore dell'accordo triennale di cui al D.P.R. n. 384 del 1990 (il quale rinvia al D.P.R. n. 270 del 1987 quanto al regime di tali prestazioni), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di prestazioni inerenti al rapporto di pubblico impiego, non già ad un distinto rapporto di prestazione d'opera libero-professionale, essendo assoggettate in tutto il loro svolgimento ai poteri di organizzazione e di programmazione delle unità sanitarie locali e degli organi dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 28/11/1987 num. 384 CORTE COST., DPR 28/11/1990 num. 384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)