Sez. L, Sentenza n. 454 del 18/01/1983 (Rv. 425243 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE PRESUNTIVA - IN GENERE - ECCEZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE PRESUNTIVA - IN GENERE - ECCEZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'eccezione di prescrizione presuntiva implica l'automatico riconoscimento dell'esistenza del credito fatto valere e nella misura richiesta dal creditore. Da ciò discende che, mentre il debitore, che ha eccepito la prescrizione presuntiva, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'Onere di dimostrare la mancata soddisfazione del suo credito e tale prova può essere data soltanto mediante l'ammissione fatta in giudizio dallo stesso debitore che l'obbligazione non è stata estinta ovvero mediante il deferimento del giuramento decisorio. (Conf 4623/79, mass n 401146 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)