Sez. 5, Ordinanza n. 27093 del 18/10/2024 (Rv. 672737-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Contratto preliminare - Imposta dovuta sull'acconto - Mancata stipulazione del contratto definitivo - Conseguenze - Diritto del contribuente al rimborso dell'imposta - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
L'acconto versato in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale, da scomputare dall'imposta complessivamente dovuta al momento della stipula del definitivo, solo se il preliminare è effettivamente seguito dal definitivo; in caso contrario, resta dovuta dalle parti l'imposta in misura fissa sul contratto preliminare e va restituita dall'erario l'imposta proporzionale sull'acconto.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)