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Sez. 5, Ordinanza n. 27093 del 18/10/2024 (Rv. 672737-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Contratto preliminare - Imposta dovuta sull'acconto - Mancata stipulazione del contratto definitivo - Conseguenze - Diritto del contribuente al rimborso dell'imposta - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672737-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

L'acconto versato in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale, da scomputare dall'imposta complessivamente dovuta al momento della stipula del definitivo, solo se il preliminare è effettivamente seguito dal definitivo; in caso contrario, resta dovuta dalle parti l'imposta in misura fissa sul contratto preliminare e va restituita dall'erario l'imposta proporzionale sull'acconto.

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)