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Sez. 4, Sentenza n. 5571 del 06/04/1981 Ud. (dep. 06/06/1981) Rv. 149227 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - DETERMINAZIONE DELL'APPORTO CAUSALE DELLA CONDOTTA DELLO AGENTE E DELLA VITTIMA - SINDACABILITÀ DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149227-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - DETERMINAZIONE DELL'APPORTO CAUSALE DELLA CONDOTTA DELLO AGENTE E DELLA VITTIMA - SINDACABILITÀ DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Costituisce un apprezzamento di fatto non censurabile in Sede di legittimità la valutazione dell'apporto causale all'evento dei rispettivi comportamenti colposi dell'imputato e della vittima e, quindi, la ripartizione quantitativa del ritenuto concorso di colpa, fissato in una determinata misura dai giudici di merito a carico dell'uno e dell'altra. (V. Mass. N. 147165; (V. Mass. N. 107951).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)