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Sez. 4, Sentenza n. 2203 del 11/10/1982 Ud. (dep. 18/03/1983) Rv. 157895 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - DETERMINAZIONE DELL'APPORTO CAUSALE DELLA CONDOTTA DELL'AGENTE E DELLA VITTIMA - SINDACABILITÀ DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157895-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - DETERMINAZIONE DELL'APPORTO CAUSALE DELLA CONDOTTA DELL'AGENTE E DELLA VITTIMA - SINDACABILITÀ DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La valutazione del giudice di merito, relativa all'apporto causale all'evento dato dai comportamenti colposi dell'imputato e della vittima ed alla conseguente ripartizione quantitativa del ritenuto concorso di colpa, costituisce un apprezzamento di fatto non censurabile in Sede di legittimità. (Conf mass n 149227).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)